Art. 19 · Rettificazione degli atti di stato civile
Titolo IICapo I

Art. 19

19 / 85

Rettificazione degli atti di stato civile

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-19