Titolo II›Capo I
Art. 16
16 / 85Matrimonio per procura
In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non può essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile è effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
4. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.
6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-16