Art. 15 bis · Modalità di costituzione dell'unione civile
Titolo IICapo I

Art. 15 bis

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Modalità di costituzione dell'unione civile

In vigore dal 11 feb 2017
1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale. 2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-15-bis