Art. 15 · Modalità di celebrazione del matrimonio
Titolo IICapo I

Art. 15

15 / 85

Modalità di celebrazione del matrimonio

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare. Può essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza. 2. Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale. 3. Se il matrimonio è celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-15