Titolo II›Capo I
Art. 13
13 / 85Pubblicazioni matrimoniali
In vigore dal 28 mag 2011
1. Le pubblicazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli è residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell' della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-13