Art. 7
7 / 10Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 15 mar 2011
1. Il primo comma dell' della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:
«Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-7