Art. 6
6 / 10Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 15 mar 2011
1. Il primo comma dell' della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:
«Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell' della presente legge è compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorchè affluite fuori della regione.».
2. Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-6