Art. 5 · Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690

Art. 5

5 / 10

Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
1. All' della legge 26 novembre 1981, n. 690, al terzo comma le parole: «L'intendenza di finanza» e al quarto comma le parole: «La stessa intendenza» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate». 2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «,nonché mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati». 3. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Le quote di cui all', comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicità trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell', comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.». 4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all', secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all', comma 2, lettere a) e b)». 5. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-5