Art. 3 · Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

Art. 3

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Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
1. L' della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente: «1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale: a) i nove decimi dell'imposta di registro; b) i nove decimi dell'imposta di bollo; c) i nove decimi delle imposte ipotecarie; d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative. 2. È altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile. 3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto è attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce. 4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-3