Art. 1
1 / 10Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione
In vigore dal 15 mar 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2011)»;
Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell' della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.
2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell' della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12#art-1