Art. 22 · Condizioni essenziali per l'ammissione
Capo IV

Art. 22

Abrogato22 / 37

Condizioni essenziali per l'ammissione

In vigore dal 14 mar 2021
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;267#art-22