Art. 28 · Disposizioni finanziarie
Capo IX

Art. 28

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 22 gen 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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