Art. 25 · Controlli
Capo VIII

Art. 25

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Controlli

In vigore dal 22 gen 2011
1. L'Agenzia e la specialità di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra. 2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia può verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'. 3. L'Agenzia può procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione. 4. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa più, uno o più dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure: a) se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facoltà del macchinista di esperire i rimedi di cui agli , comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni; b) se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorità dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorità competenti della sua richiesta. L'Agenzia può vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorità che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente; c) se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avrà ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformità ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia può vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorità competenti al riguardo. 5. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorità competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'. 6. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorità competente di un altro Stato membro in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia può chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia può continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finché la questione non sia risolta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-25