Art. 23 · Norme di qualità
Capo VII

Art. 23

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Norme di qualità

In vigore dal 22 gen 2011
1. L'Agenzia vigila affinché tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualità. La presente disposizione non si applica per le attività già coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformità all' del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-23