Art. 17 · Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura
Capo IV

Art. 17

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Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura

In vigore dal 22 gen 2011
1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validità delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottano immediatamente i provvedimenti necessari. 2. Se un macchinista ritiene che il suo stato di salute possa compromettere la propria idoneità al lavoro, ne informa immediatamente l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura presso cui presta servizio. 3. Non appena l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza che lo stato di salute di un macchinista si è compromesso al punto da metterne in dubbio l'idoneità alla mansione, deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari, ivi compresi i controlli e le visite mediche di cui all'allegato III punto 3.1, e, se necessario, provvedere al ritiro del certificato nonché all'aggiornamento del registro di cui all', comma 2. 4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni già vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilità per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all', comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento. 5. L'Agenzia deve essere informata tempestivamente dei casi di inabilità al lavoro di durata superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-17