Art. 14 · Conseguimento di un certificato
Capo IV

Art. 14

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Conseguimento di un certificato

In vigore dal 22 gen 2011
1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati conformemente al presente decreto, nonché i procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere il riesame di una decisione inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario. 2. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il macchinista abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo ai veicoli o all'infrastruttura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247#art-14