Art. 9 · Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 9

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Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.»; c) al comma 1-ter, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»; d) al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»; e) al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
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