Art. 49 · Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 49

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Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-49