Art. 40 · Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 40

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Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-40