Art. 40
40 / 57Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-40