Art. 39 · Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 39

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Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «rendere disponibili anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili per via telematica»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-39