Art. 37 · Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 37

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Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i bandi di concorso.»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»; d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»; f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»; g) al comma 3, la parola «: autenticazione» è sostituita dalla seguente: «identificazione».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-37