Art. 29 · Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 29

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Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse; b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-29