Art. 27 · Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 27

27 / 57

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse; b) il comma 2 è abrogato. 2. Dopo l', è inserito il seguente: «Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli , commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-27