Art. 27
27 / 57Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l', è inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli , commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-27