Art. 25
25 / 57Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli , comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-25