Art. 24
24 / 57Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-24