Art. 20 · Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 20

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Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-20