Art. 2
2 / 57Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell', comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al capo II, agli del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-2