Art. 19
19 / 57Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-19