Art. 11 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 11

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano. 2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell', del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall', comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».
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