Art. 1 · Ambito operativo

Art. 1

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Ambito operativo

In vigore dal 30 giu 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia; Visto l', comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: Ambito operativo 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell', comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria. 1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;274#art-1