Art. 3 · Effetti del trasferimento

Art. 3

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Effetti del trasferimento

In vigore dal 25 feb 2011
1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;266#art-3