Art. 2 · Consegna dei beni

Art. 2

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Consegna dei beni

In vigore dal 25 feb 2011
1. Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di cui all'. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;265#art-2