Art. 3
3 / 11Definizioni
In vigore dal 11 feb 2011
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) servizi di interoperabilità transfrontaliera: i servizi transfrontalieri effettuati oltre 15 chilometri al di là della frontiera e per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza;
b) lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
e) periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;
f) prestazione notturna: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;
g) riposo fuori residenza: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;
h) macchinista: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;
i) tempo di guida: la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione;
l) alloggio confortevole: qualsiasi soluzione logistica atta a consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264#art-3