Art. 1 · Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 1

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Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 29 gen 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l' e l'allegato A; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.». Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Alfano, Ministro della giustizia Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;241#art-1