Art. 12 · Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Art. 12

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Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 18 dic 2010
1. All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività». 2. All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello». 3. All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.». 4. L'articolo 23, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».
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