Art. 1
1 / 2Ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la proposta di parere della Commissione parlamentare per la semplificazione in data 24 novembre 2010, nonché la comunicazione della medesima Commissione in data 7 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Ambito di applicazione
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'Allegato 1 è integrato dalle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, inserite nell'Allegato A al presente decreto; b) dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto; c) le voci di cui all'Allegato C al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato 1.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-13;213#art-1