Art. 4 · Esenzioni fiscali

Art. 4

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Esenzioni fiscali

In vigore dal 18 feb 2011
1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255#art-4