Art. 1 · Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

Art. 1

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Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 18 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A): a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD); b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO). 2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza. 3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255#art-1