Art. 3
3 / 4Disposizioni finanziarie
In vigore dal 4 gen 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;219#art-3