Art. 24 · Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 24

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Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 25 dic 2010
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”; b) al comma 5 le parole: “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212, comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”. c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.
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