Art. 22
22 / 39Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 25 dic 2010
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”;
c) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.”;
d) al comma 10, le parole: “Ove l'autorita” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita”;
e) al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere trattati”;
f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono sostituite dalle seguenti: “e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della”;
g) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;
h) al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzato”;
i) al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun tipo di operazione”;
l) al comma 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;”;
m) al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale fine,”;
n) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.”;
o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”;
p) al comma 14, la parola: “194” è sostituita dalle seguenti: “193, comma 1, ”;
q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;
r) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: “17-bis.
L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”;
s) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;
t) il comma 19 è sostituito dal seguente: “19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.”;
u) il comma 20 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-03;205#art-22