Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 24 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'Istituto culturale ladino» sono soppresse. 2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente: «Art. 2-bis (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra). - 1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.». 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole: «innanzi alla commissione di cui al comma 2,» sono soppresse. 4. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, commi 1 e 2, le parole: «dall'articolo 3, commi 2 e 3» sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato e Roma, addì 19 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-19;262#art-1