Art. 5
5 / 8Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 1 lug 2011
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";
b) all':
1) al primo comma, dopo la parola: "noccoliere" sono aggiunte le seguenti: "storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione";
2) al secondo comma, dopo la parola: "persona" sono aggiunte le seguenti: ", gli strumenti di cui all', quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 ";
3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5) al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro";
c) all':
1) la parola: " giocattoli", ove ricorre, è sostituita dalla seguente "strumenti";
2) al terzo comma, le parole: "ai giocattoli" sono sostituite dalle seguenti:
"agli strumenti di cui al presente articolo.";
3) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purchè l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.";
4) il sesto comma è sostituito dal seguente:
" Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.";
d) al sesto comma dell' dopo le parole: "Coloro che" sono inserite le seguenti:"nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza";
e) all'articolo 10:
1) al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.000 euro";
3) al comma 10, le parole: "da euro 206 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro";
f) all'articolo 11:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.";
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.";
3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.";
g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11- bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1. L'archivio di cui all' decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all' della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.";
h) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 13 - bis "Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli , viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.";
i) all'articolo 15:
1) al primo comma, dopo le parole: "provviste del numero di matricola" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre";
2) al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro".
l) all'articolo 19:
1 ) al primo comma le parole: "bascule e caricatori" sono sostituite dalle seguenti: "e bascule";
2) al secondo comma, le parole: "con l'ammenda da euro 41 a euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro" e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro.";
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.";
m) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
"Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.";
n) all'articolo 22:
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.";
2) al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204#art-5