Art. 4 · Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895

Art. 4

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Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895

In vigore dal 1 lug 2011
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro”; b) all', primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”; c) all', primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 1549“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”; d) all', primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 2065“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”; e) all', primo comma, primo periodo, dopo le parole: “ qualità delle armi“ sono inserite le seguenti: “e delle loro parti”.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204#art-4