Art. 1
1 / 4Definizioni
In vigore dal 15 dic 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell', comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all', comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell', comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;198#art-1