Art. 3
3 / 4Trasferimento delle infrastrutture ricadenti sul territorio regionale
In vigore dal 9 dic 2010
1. La Regione può richiedere il trasferimento ad essa dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle tratte ferroviarie ricadenti sul territorio regionale non ritenute di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale, previa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro gestione, nonché dei beni già appartenenti a detta categoria non utilizzati per l'esercizio ferroviario, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento di dismissione dei beni.
2. I beni oggetto di trasferimento di cui al comma 1 sono individuati mediante Accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gestore dell'infrastruttura e la Regione. Il trasferimento dal patrimonio del Gestore dell'infrastruttura a quello della Regione è effettuato a titolo gratuito.
3. Dalla data di decorrenza dell'efficacia dell'accordo di Programma di cui al comma 2, la Regione subentra nei rapporti contrattuali esistenti tra il Ministero competente e il Gestore dell'infrastruttura, mentre dalla data della relativa consegna essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.
4. Restano in capo al Gestore dell'infrastruttura gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni e quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;194#art-3