Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 dic 2010
1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all' decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'. 2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree: a) medicina generale; b) prestazioni specialistiche e d'urgenza; c) patologie infettive e terminali; d) dipendenze patologiche; e) salute mentale. 3. L'uniformità degli interventi e delle prestazioni è garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;192#art-2