Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 dic 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
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