Art. 4
4 / 19Autorità competente
In vigore dal 3 dic 2010
1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal presente decreto.
2. Per l'esercizio dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorità competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all', istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-4