Art. 18 · Disposizioni finali

Art. 18

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Disposizioni finali

In vigore dal 3 dic 2010
1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all' della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-18